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Compravendita di immobile e spese condominiali straordinarie già deliberate

SPESE STRAORDINARIE E COMPRAVENDITA IMMOBILIARE: DI CHI È LA COMPETENZA?

 

Quando si acquista un immobile ci sono moltissime cose da considerare ed a cui fare attenzione; una di queste sono le spese condominiali straordinarie già deliberate.

A chi spettano? Vanno eventualmente suddivise?

Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

 

LAVORI DI MANUTENZIONE GIÀ DELIBERATI

Il Sig Renato ha identificato l’appartamento che desidera acquistare, ed ha saputo che quattro anni fa l’assemblea condominiale ha deliberato dei lavori di aggiornamento allo stabile le cui rate straordinarie, a carico di tutti i condomini, si protrarranno per otto anni.

 

La sua convinzione è che spetti a lui pagare le rate per i prossimi 4 anni, ossia dalla data della compravendita dell’appartamento sino alla estinzione dell’ammontare dovuto.

 

COSA PRESCRIVE LA LEGGE IN CASI COME QUESTO

Contro le sue stesse aspettative, possiamo stupire il sig. Renato informandolo che la legge prevede che le spese condominiali straordinarie siano a carico del proprietario dell’appartamento al tempo in cui è stata approvata la delibera di esecuzione di quelle spese, anche se queste vengono poi distribuite su più annualità e nel frattempo l’appartamento viene venduto ad altri.

 

La legge chiarisce inoltre che il nuovo acquirente può essere chiamato a rispondere di queste spese ‘solidalmente’, cioè insieme al venditore, solo per quelle che siano state deliberate nell’esercizio condominiale in cui è avvenuto l’acquisto o nell’anno precedente.

 

Pertanto, visto che le spese sono state deliberate più di due anni fa, saranno tutte a carico del venditore, anche se le ultime rate scadranno tra quattro anni.

 

COSA VA CHIARITO ALL’ATTO DEL ROGITO

Il proprietario dovrà comunicare preventivamente al notaio che esistono spese già deliberate ancora da pagare, perché scadranno tra quattro anni, ed il notaio lo dovrà dichiarare nel rogito, a meno che il proprietario non paghi preventivamente quelle spese.

 

L’acquirente, invece, non rischia nulla, proprio perché si tratta di spese non deliberate nell’esercizio in corso o in quello precedente, ma addirittura prima.

 

Come vedete quindi la legge è molto chiara nella definizione delle responsabilità economiche relative alle spese deliberate in assemblea condominiale, ed è importante informarsi da professionisti qualificati per essere certi di quali siano gli obblighi anche economici all’atto dell’acquisto di un immobile.
Alla prossima per una nuova puntata dal mondo dei condomini! Non mancate!