CONVOCAZIONE ALL’ASSEMBLEA CONDOMINIALE: QUANDO LA LEGGE NON È AL PASSO COI TEMPI
La riforma del condominio del 2012 ha previsto che la convocazione alle assemblee condominiali, sia ordinarie che straordinarie, avvenga esclusivamente per mezzo di uno dei metodi che vi descriviamo qui di seguito.
In questo modo si vuole garantire che TUTTI I PROPRIETARI ricevano la convocazione, evitando che il condòmino non convocato – che quindi non ha partecipato all’assemblea – possa impugnare il verbale (entro 30 giorni dal suo ricevimento) annullando tutte le decisioni prese in quella sede.
1. Raccomandata
È uno strumento scomodo, sia per l’amministratore che deve inviarla, sia per il condòmino che dovrà recuperarla all’ufficio postale (con conseguenti file, rispetto di determinati orari ecc.); in più ha un costo non indifferente di circa 6€ cadauna.
2. PEC
È una metodologia percorribile solo con una minoranza di condòmini in possesso di Posta Elettronica Certificata.
Di fatto anche chi la possiede tende a consultarla poco, dunque l’amministratore dovrà comunque avvisare il destinatario (ad esempio via email semplice) di avergli inviato una PEC.
3. Consegna a mano a fronte di firma per ricevimento
Considerando il numero importante di condòmini che un amministratore gestisce, è evidente come quest’opzione non sia facilmente percorribile.
In alternativa potrebbero essere i condòmini a recarsi presso l’ufficio del professionista per recuperare la convocazione, ma anche in questo caso le cose si farebbero complicate e scomode.
4. Fax
È ormai uno strumento obsoleto che non utilizza più nessuno.
E se la convocazione avvenisse tramite semplice email?
Si capisce dunque che non esiste ad oggi un metodo comodo, rapido ed a norma di legge che consenta di convocare i condòmini all’assemblea.
Per questo motivo, spesso i condòmini chiedono che venga loro inviata la convocazione via email semplice (ormai quasi tutti possiedono una casella di posta elettronica personale): a questa potranno facilmente rispondere con un messaggio di risposta: “ok ricevuto”.
In tal modo si ottempererebbe anche alla filosofia “di fondo” della legge 2012 che richiede che la convocazione raggiunga tutti i proprietari.
Eppur non si può fare…
Ma nonostante questa sembri la soluzione più semplice ed efficace, non vi farà piacere sapere che non è percorribile da parte dell’amministratore.
Ma perché?
È facilmente detto: la email semplice non è una delle metodologie esplicitamente incluse nella legge di riferimento che norma le convocazioni.
Pertanto, qualora un condòmino convocato per mezzo di questa, non partecipasse all’assemblea e decidesse di impugnare il verbale (magari perché non d’accordo con quanto deliberato), il Giudice sarebbe costretto a dichiararlo nullo per vizio di forma nella convocazione.
E questo anche se il condòmino in questione avesse risposto con email di conferma!
Alla luce di quanto spiegato, è evidente dunque che l’amministratore non dovrà mai utilizzare la email semplice per le convocazioni, a tutela di se stesso, dei suoi condòmini e del tempo prezioso di tutti.
Ma una soluzione ci sarebbe
È dunque chiaro che sarebbe estremamente necessario un aggiornamento normativo relativamente alle quattro metodologie di convocazione richieste dalla legge, che si sono ampiamente dimostrate scomode e superate.
Sarebbe sufficiente rendere legale la convocazione via email semplice a fronte di conferma di ricevimento, come quella che vi abbiamo descritto sopra.
Ma si sa che a volte le cose più semplici sembrano quelle più difficili da realizzare…