Porta attico

Scala di accesso all’attico: pertinenza esclusiva vs. proprietà

LA MIA ESPERIENZA DI AMMINISTRATORE CONDOMINIALE CON…

 

Eccoci alla terza puntata della nostra rubrica. L’epilogo della vicenda di oggi potrebbe non essere quello che vi aspettereste.

 

LA CHIUSURA DELL’ACCESSO SCALE ALL’ATTICO DA PARTE DEL PROPRIETARIO

 

“Il signor Rossi vive in un condominio il cui attico, ubicato al settimo piano, è abitato dal signor Bianchi che ha installato una porta di metallo al sesto piano, alla base delle scale che conducono alla sua proprietà”.

 

La porta installata è abusiva?

Il signor Rossi ci chiede conferma che tale installazione sia un abuso, poiché scale e corridoi sono di proprietà comune nei condomini, e aggiunge che già da tempo vorrebbe chiedere per mezzo dell’amministratore al sig. Bianchi di provvedere alla rimozione della porta.

Per chiarire la questione, abbiamo richiesto al signor Rossi copia del Regolamento Condominiale, che, a dispetto di ciò che molti ritengono, non è una semplice lista di comportamenti che regolano la buona educazione degli abitanti in condominio.  Esso invece stabilisce delle regole, tailor made per il condominio, che devono essere rispettate per legge.

Scopriamo quindi che, in questo condominio, “le rampe di scale che conducono dall’ultimo piano al piano attico sono di pertinenza esclusiva dei proprietari del piano attico, tant’è che le spese inerenti la pulizia di questa porzione di scale verranno addebitate esclusivamente ad essi”.

 

Non è finita: occorre procedre ad ulteriore verifica.

La questione non è chiarita: per risolvere il problema, occorrerà dunque verificare se nella porzione di scale che dal 6° piano conduce al 7° vi siano degli accessi ad aree comuni, come lastrici solari condominiali, tetto o simili. In questo caso l’installazione di una porta da parte del proprietario dell’attico non è concessa perché impedirebbe ai condòmini o a tecnici di accedere ad un’area comune servita dalle scale in questione.

Il condominio in questione, però, in quella porzione di scale non è provvisto di tale accessi, e le scale conducono esclusivamente all’appartamento attico.

Pertanto, caro signor Rossi, i proprietari dell’attico hanno il diritto di lasciare la porta dove l’hanno installata.

 

Avevate intuito come sarebbe andata a finire questa vicenda? Avete nel vostro condominio situazioni analoghe che non sapete come vadano risolte? Non esitate a contattarci, e saremo lieti di aiutarvi a sbrogliare la vostra “matassa condominiale”!  A presto!

 

(* i nomi dei protagonisti sono stati sostituiti per tutelarne la privacy)